SUCCESSIONI EREDITARIE
Le procedure giuridiche e fiscali inerenti il trasferimento del patrimonio
dalla persona defunta agli eredi.
Esistono due tipi di successione:
- Testamentaria, quando è regolata da un testamento
- Legittima è disciplinata esclusivamente dalla legge che prevede la destinazione dell’eredità a seconda del grado di parentela.
La dichiarazione di successione
Una volta accettata l’eredità, la Dichiarazione di Successione deve essere presentata dagli eredi entro 12 mesi dal decesso. La presentazione all’Agenzia delle Entrate determinerà le imposte da pagare sui beni ricevuti.
Il nostro servizio consiste in:
– RICHIESTA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
– ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE – elaboriamo la pratica ed una stesura della dichiarazione comprensiva del calcolo delle imposte.
– INVIO IN AGENZIA DELLE ENTRATE – dopo aver ricevuto conferma, provvediamo all’invio telematico della Dichiarazione in Agenzia delle Entrate, successivamente all’invio delle ricevute e ad operare la VOLTURA degli Immobili.
Se il defunto non possedeva case, aveva un patrimonio sotto i 100mila euro e ad ereditare sono solo coniuge e figli non sarebbe sempre necessario presentare la Dichiarazione di Successione, ma spesso le Banche per trasferire i Conti Correnti e altri Beni Finanziari chiedono comunque il documento.
In tutti gli altri casi la Dichiarazione è sempre obbligatoria, e quando ci sono immobili, insieme alla dichiarazione di successione è necessario presentare anche le volture catastali.
Le imposte di successione
La successione impone una serie di obblighi anche dal punto di vista fiscale. Occorre infatti pagare le cosiddette imposte di successione, che cambiano a seconda del grado di parentela e in base a quanto si eredita
Gli Eredi Diretti (Coniuge e figli) sono esenti fino alla quota di € 1.000.000,00 oltre pagano il 4%.
Fratelli e e Sorelle sono esenti fino alla quota di € 100.000, oltre pagano il 6%.
Parenti fino al 4° Grado (cugini per esempio) pagano il 6%.
Altri soggetti pagano 8%.
IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE – VANTAGGI “PRIMA CASA”
Sono sui beni immobili. La ipotecaria (di trascrizione) si calcola sul 2% del valore degli immobili (minima € 200,00) e quella catastale (voltura catastale) si calcola sull’ 1% del valore degli immobili (minimo € 200,00).
La legge 342/2000 ha esteso le cosiddette agevolazioni “prima casa” anche per le successioni e le donazioni. Pertanto se un immobile e le sue pertinenze (cantina e box auto) rappresentano una “prima casa” per almeno uno degli eredi, le imposte ipotecaria e catastale sono autoliquidate dal contribuente in misura fissa (€ 200,00 per la Ipotecaria ed € 200,00 per la Catastale) previa presentazione di una autodichiarazione con la quale richiede la citata agevolazione.