PERMESSO DI SOGGIORNO PER MATERNITÀ O CURE MEDICHE

L’articolo 19 del testo Unico sull’immigrazione disciplina i casi di inespellibilità e divieto di respingimento.

Il comma 2 alla lettera d) del presente articolo dispone il divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Sarà quindi possibile, per le donne in stato di gravidanza, richiedere un permesso di soggiorno per cure mediche (gravidanza) dal momento in cui viene certificato lo stato di gravidanza e per il periodo dei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Il permesso di soggiorno per cure mediche viene revocato in caso di interruzione volontaria di gravidanza mentre viene rinnovato fino ai sei mesi dalla data presunta di nascita del figlio anche in caso di morte del nascituro al momento del parto.

Il PDS per cure mediche non consente di svolgere attività lavorativa.

 

Il padre del nascituro coniugato alla madre

Un’importantissima sentenza della Corte Costituzionale, nel luglio 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 2, lettera d) nella parte in cui non prevede lo stesso diritto anche a favore del marito convivente con la donna in gravidanza.
Pertanto il permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato anche in favore del marito convivente della donna in stato di gravidanza.

E’ escluso dal rilascio del PDS per cure mediche il padre non coniugato fino al momento del riconoscimento del figlio.

LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • Copia fotostatica del passaporto (pagine relative a dati anagrafici, foto, date di rilascio e scadenza, visto di ingresso e timbri frontiera Schengen).
  • Certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, oppure certificato rilasciato da struttura o medico privato con vidimazione dell’ASL, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
  • Autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, ai sensi dell’art.7 D.L.vo 286/98, da parte del soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest’ultimo.

N.B. – Il permesso di soggiorno per maternità può essere esteso anche al coniuge in grado di dimostrare lo stato di coniugio attraverso documentazione tradotta in italiano e
legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente.

Conversione del PDS per cure mediche (gravidanza) in PDS per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alla madre o al padre del nascituro non è rinnovabile oltre i sei mesi dalla nascita del figlio.

E’ possibile però la conversione del PDS per cure mediche ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera c) del Testo Unico sull’immigrazione quando lo straniero titolare del permesso di soggiorno rientri nei casi previsti dall’articolo 29 del Testo Unico che regola il diritto al ricongiungimento familiare.

Sarà quindi possibile la conversione del titolo di soggiorno per gravidanza in PDS per motivi di famiglia quando il familiare dello straniero sia in possesso dei requisiti di reddito ed alloggio previsti dal citato articolo (art 29 Dlgs 286/98).

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