PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI (ART.31)
L’art. 31 del Testo Unico sull’Immigrazione – DLG 286/98 riconosce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela. Questo se ci sono i requisiti di legge in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri.
Il Permesso di soggiorno per assistenza minori è rilasciato al familiare di un minore che si trova nel territorio italiano, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Esso consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
Secondo l’Art.31, comma 3 : “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.”
Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa. Resta tuttavia ferma l’impossibilità di convertire questo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, una volta cessati i motivi che hanno consentito il suo rilascio.
Documenti essenziali:
- Documenti d’identità (genitori e figli minori);
- Certificato di nascita
- Eventuale certificato medico
- Eventuale ricevuta di iscrizione alla scuola
- Attestazioni vaccinazione del/i minori