PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA
Il visto per residenza elettiva può essere rilasciato al cittadino straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa (Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011 e Regolamento (UE) n.977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011)
Viene richiesto e ottenuto dagli stranieri che intendono stabilirsi o restare in Italia e dimostrano di potersi mantenere in modo autosufficiente senza svolgere alcuna attività lavorativa.
Requisiti per ottenere il visto per residenza elettiva:
- Dimostrare la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza.
- Dimostrare il possesso di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa supporre la continuità nel futuro.
- Tali risorse economiche possono provenire da:
- Rendite (pensioni, vitalizi),
- Possesso di proprietà immobiliari,
- Titolarità di stabili attività economico/commerciali,
- Altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
La valutazione dell’adeguatezza dei mezzi economici è a discrezione delle rappresentanze consolari italiane all’estero in sede di rilascio del visto, l’unica indicazione è che le risorse non devono essere inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla direttiva del Ministro dell’interno del 1° marzo 2000.
Se le capacità finanziarie sono ritenute adeguate, il visto per residenza elettiva può essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico.
Il permesso per residenza elettiva consente il soggiorno in Italia allo straniero che sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa in Italia. L’attività lavorativa non è infatti consentita.
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rinnovato fino a che permangono i requisiti (possesso di un’abitazione da eleggere a residenza e di adeguate risorse economiche autonome). Dopo cinque anni di regolare soggiorno, in presenza dei requisiti necessari, il titolare di un permesso di soggiorno per residenza elettiva può chiedere il rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato, a titolo di conversione del permesso di soggiorno (art. 14, comma 1, lett. d), al cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, quando il richiedente cessa la propria attività lavorativa e percepisca una pensione di vecchiaia, di invalidità civile, o pensione sociale.