CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
DA STUDIO A LAVORO
Chi può fare la conversione del permesso da studio a lavoro?
Chi è in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità e ha un datore di lavoro interessato ad assumerlo oppure ha intenzione di svolgere un’attività autonoma.
Come si fa?
E’ necessario aspettare il “decreto-flussi” che stabilisce il numero massimo di cittadini non comunitari ammessi ogni anno a convertire il proprio permesso da studio a lavoro.
Nota bene: se lo studente ha compiuto 18 anni in Italia o ha ottenuto in Italia la Laurea o un titolo di studio post-laurea la conversione può essere richiesta in qualunque momento dell’anno.
ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’ DI LAVORO SUBORDINATO
Conversione permesso da studio a lavoro subordinato con laurea in Italia
- Avere un Permesso per motivi di studio IN CORSO DI VALIDITÀ, al momento della presentazione telematica dell’istanza.
Aver conseguito il titolo di studio riconosciuto dal MIUR.
3. Dimostrare di avere una proposta contrattuale, nel caso di conversione in lavoro subordinato, ovvero dimostrare di avere dato avvio ad un’attività di lavoro autonomo.
4. Dimostrare di avere una sistemazione alloggiativa idonea.
ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO
Conversione permesso da studio a lavoro autonomo con laurea in Italia
1. LIBERO PROFESSIONISTA
– Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali
– Dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00).
2. IMPRENDITORE, COMMERCIANTE, ARTIGIANO
– Attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia ove si intende svolgere l’attività stessa o dal competente ordine professionale (art. 39, comma 3, del DPR 394/1999)
– Dimostrazione del possesso delle risorse economiche sufficienti nella misura indicata dall’attestazione di cui al punto precedente.
– I parametri di cui ai punti precedenti si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale.
– Fotocopia dell’attribuzione della partita I.V.A.
– Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività.
– Dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
3. TITOLARE DI UN CONTRATTO PER PRESTAZIONE D’OPERA, CONSULENZA ETC.
– Certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attività lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale).
– Copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso.
– Contratto di lavoro, con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
– Copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
4. SOCI, AMMINISTRATORI DI SOCIETA’
– Copia dell’atto costitutivo della società
– Certificato di iscrizione della società, attiva da almeno tre anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale).
– Dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per il socio prestatore d’opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
– Copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso.
– Copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
5. LETTORI UNIVERSITARI DI SCAMBIO O DI MADRE LINGUA
– Dichiarazione rilasciata dall’università o dall’istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività.
– Dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
– Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.
6. TRADUTTORI E INTERPRETI
– Titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato di rilascio, debitamente vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolati competenti.
– Dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
– Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.