La sentenza della Corte Costituzionale dello scorso giugno, recepita dal governo ed inserita nel Decreto Agosto, ha integrato le pensioni di invalidità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) e le pensioni di inabilità ordinaria.
L’importo della pensione mensile passa, quindi, dagli attuali € 286,00 circa a € 651,51 a partire dai 18 anni di età e non più dai 60.
A decorrere dal 20 luglio 2020, gli invalidi civili (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi), in possesso dei requisiti di reddito previsti ed al compimento dei 18 anni di età riceveranno in automatico l’aumento dell’assegno, riconosciuto per 13 mensilità.
I titolari di pensione di inabilità di tipo previdenziale, ai sensi della legge 222/1984, che hanno quindi versato contributi INPS, dovranno invece presentare apposita domanda. Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. È bene precisare che a chi presenta la domanda entro il 9 ottobre 2020, saranno riconosciuti gli arretrati con decorrenza dal 1° agosto 2020.
Limiti di reddito
Nella circolare viene specificato che per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti di reddito, riferiti al 2020:
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a € 8.469,63
- il beneficiario coniugato deve possedere:
– redditi propri di importo non superiore a € 8.469,63 euro
– redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a € 14.447,42
Tipologia di redditi che concorrono al calcolo
Ai fini della valutazione del requisito di reddito previsto per l’”aumento al milione” della pensione di invalidità, concorrono i redditi di qualsiasi natura, assoggettati ad Irpef, tassazione corrente o separata, redditi tassati alla fonte e redditi esenti.
Restano fuori dal calcolo del limite di reddito:
- Il reddito della casa di abitazione
- Le pensioni di guerra
- L’indennità di accompagnamento
- L’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
- I trattamenti di famiglia
- L’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
