IL CONGEDO STRAORDINARIO DI 2 ANNI

E’ possibile richiedere dei congedi dal lavoro della durata massima di due anni, nell’arco della vita lavorativa, per assistere il disabile, come prevede l’art. 42 del DLgs 151/01, usufruibili anche in maniera frazionata. Fra un periodo e l’altro è necessaria l’effettiva ripresa di servizio.

BENEFICIARI

La platea dei beneficiari, definita ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 119/11, prevede il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente con il portatore di handicap grave;
  2. il padre o la madre, anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio), in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre;
  4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli e delle sorelle.

L’effettiva convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del dipendente che presta assistenza.

DURATA E MODALITÀ DI FRUIZIONE

Due anni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che i periodi di congedo richiesti “rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’art. 4, comma 2 , della legge 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari”.

Durante il predetto congedo i beneficiari non potranno svolgere alcun tipo di attività lavorativa, e dovranno, al rientro in servizio, produrre idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale circostanza.

Il congedo, come già i permessi di cui all’art. 33 c. 3, della legge 104/1992 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (referente unico). Nel caso, invece, di assistenza a figli con handicap grave, i genitori, anche adottivi, hanno entrambi i predetti diritti, da usufruire alternativamente; negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire del prolungamento del congedo parentale.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Per il periodo spetta una indennità corrispondente all’ultima retribuzione , con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza nella misura e con gli effetti previsti dalla normativa vigente, ma non produce effetti per la maturazione delle ferie, del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità e della progressione di carriera (circolare INPS n. 6 del 16/01/2014).

I soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto alla fruizione di giornate di permesso, non retribuite e non coperte da contribuzione figurativa, numero pari al numero di giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.

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